La Finanziaria 2021 – Proroga dei bonus edilizi

La Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha disposto la proroga delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici, del bonus verde, del bonus facciate , del superbonus 110% ed ha introdotto una nuova agevolazione per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso d’acqua.

Spese di riqualificazione energetica

L’articolo 1 al comma 58 lett. a) della Legge n. 178/2020 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 – 349 dell’articolo 1 della L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la percentuale di detrazione nella misura del 65% e altresì confermando la riduzione dell’ aliquota al 50% per specifici interventi

Spese di recupero del patrimonio edilizio

L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 1), L. 178/2020 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2021, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare.

Con l’inserimento del comma 3 all’articolo 16-bis Tuir viene poi introdotta una nuova detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 2), L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Viene invece innalzato l’importo complessivo di spesa agevolabile, che passa ad euro 16.000.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2021 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Bonus verde

L’articolo 1, comma 76, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 Bonus facciate

L’articolo 1, comma 59, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 2021 anche del “bonus facciate”, agevolazione che consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Superbonus prorogato e “ampliato”

L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.

Nel primo gruppo rientrano gli interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

E’ inoltre previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:

  • per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Viene esteso l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del Superbonus.

Queste le nuove fattispecie ammesse:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari
  • gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche
  • gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter, Dl 63/2013), anch’essi ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche), sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare.

Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 Bonus idrico

L’articolo 1, ai commi da 61 a 65, ha introdotto una nuova agevolazione per l’anno 2021, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Tale agevolazione, denominata “bonus idrico”, spetta alle persone fisiche residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  1. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Viene prevista l’emanazione di un apposito decreto che definisca le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.