La patente a crediti per l’accesso ai cantieri temporanei o mobili

Al via, dal 1° ottobre 2024, la patente a crediti per l’accesso ai cantieri mobili o temporanei dei lavoratori autonomi o dell’imprese.

Con la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro definisce i diversi profili applicativi per il rilascio e la gestione della patente a crediti necessari per l’accesso, di lavoratori autonomi e imprese, ai cantieri temporanei o mobili introducendo, se così si può dire, una sorta di regime intertemporale per la prima applicazione della norma ma solo relativamente alla modalità di dichiarazione di sussistenza dei requisiti e non introduce alcun differimento per la regolarizzazione.

In attesa della piena operatività della piattaforma digitale per il rilascio della patente stessa, sarà possibile presentare, già dalla data della circolare dell’INL, dagli interessati una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernete il possesso di tutti i requisiti richiesti dal novellato art. 27, comma 1, D.Lgs 81/2008.

L’ autocertificazione/dichiarazione dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo “dichiarazionepatente@pec.ispettorato.it” entro e non oltre il 31 ottobre 2024.

Non più tardi della medesima data sarà necessario presentare apposita richiesta di rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

A partire poi dal 1° novembre non sarà quindi possibile operare in cantiere in forza della sola trasmissione della PEC anzidetta ma occorrerà, appunto, essere in possesso della patente a crediti rilasciata in formato digitale.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i consulenti del lavoro, i commercialisti, gli avvocati e i CAF. Va ricordato che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento dell’attività lavorativa in cantiere salvo diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Platea destinatari

Come anticipato il documento deve essere posseduto da tutti i soggetti che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili comprese le imprese o i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla comunità europea.

Per i soggetti stabiliti in uno Stato membro il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla compente autorità del paese di origine. Per gli altri, non stabiliti in ambito UE, l’accesso è subordinato al possesso di un documento riconosciuto dalla legge italiana che attesta il possesso dei necessari requisiti.

Restano esclusi, precisano i tecnici dell’Ispettorato, per espressa previsione normativa, solo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri…) nonché le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Va quindi evidenziato che nel campo applicativo della norma rientrano pertanto tutti quei soggetti che operano in cantieri temporanei o mobili e quindi non solamente coloro che svolgono lavori edili in senso stretto ma anche, ad esempio, chi svolge lavori strutturali delle linee elettriche e degli impianti elettrici, opere stradali o idrauliche.

Requisiti e rilascio della patente

Ai fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  1. a) iscrizionealla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  2. b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi
  3. c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
  4. d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. e) possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF);
  6. f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

L’Ispettorato, opportunamente, puntualizza che non tutti i citati requisiti sono evidentemente richiesti a tutte le categorie di soggetti interessati. A titolo esemplificativo il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori. Con particolare riferimento alla regolarità contributiva (DURC) e fiscale (DURF) la dichiarazione attiene alla circostanza di essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla relativa disciplina normativa vigente ai fini del rilascio della relativa certificazione.

Al rilascio della patente viene attribuito un punteggio di 30 crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti. La richiesta di ulteriori crediti sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui l’Ispettorato ne darà notizia sul proprio sito internet, unitamente alle modalità operative da seguire. Qualora il richiedente all’atto della domanda sia già in possesso dei crediti addizionali (es. anzianità attività aziendale) gli stessi saranno attribuiti con retroattivamente.

Decurtazione crediti e limite minimo di operatività

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi nei casi indicati nell’allegato I-bis del D.Lgs 81/2015 (Ad esempio, verranno decurtati 10 crediti in caso di malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa o 20 crediti in caso di infortunio mortale in entrambi i casi derivanti dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro).

Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare ad operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto. I crediti potranno essere recuperati mediante realizzazione di corsi formativi o di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Come ottenere il DURF

L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello allegato.

Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente:

  • mediante il servizio consegna documenti e istanze presente nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. L’istanza e i relativi documenti devono essere inoltrati tramite la funzionalità “Upload Documenti” selezionando come Ufficio destinatario la Direzione Provinciale territorialmente competente.
  • mediante consegna diretta all’Ufficio territoriale competente. In questo caso l’Ufficio rilascia la relativa ricevuta;
  • mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’Ufficio territoriale competente allegando una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;
  • mediante posta elettronica certificata specificando nell’oggetto “Richiesta Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici”. Il modello – pdf deve essere sottoscritto con firma digitale; nel caso sia sottoscritto con firma autografa, deve essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. L’indirizzo di posta elettronica certificata a cui dovrà essere inoltrata la richiesta è quello della Direzione Provinciale territorialmente competente ed è riscontrabile al seguente indirizzo – Elenco indirizzi PEC degli Uffici dell’Agenzia delle entrate

Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.

Richiesta Certificato DURF