CIRC.CNI 803/XIX Sess. – Emergenza epidemiologica COVID-19: conferma criteri di estensione durata quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio

Con nota DCPREV prot. 15826 del 21/10/2021  il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco conferma che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni, segnalazioni certificate di inizio attività, attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e l’attuale data di cessazione dello stato di emergenza (31 dicembre 2021), conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Ciò premesso, anche i quinquenni di riferimento per l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 dicembre 2020) mantengono la loro validità fino ai 90 giorni
successivi alla cessazione dello stato di emergenza (ad oggi il 31 marzo 2022).
Con successiva nota il CNI preciserà ulteriori aspetti connessi al tema della validità dei quinquenni in relazione alla scadenza quinquennale degli stessi.

CIRC.CNI 803