Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End presentazione dichiarazioni Docfa di Sister.
La Direzione Centrale Servizi catastali cartografici e di pubblicità immobiliare ha reso noto che a breve verranno introdotte delle nuove funzionalità atte a rendere più efficiente l’attività di irrogazione delle sanzioni per le dichiarazioni di nuova costruzione e dichiarazioni di variazione presentate al Catasto Fabbricati oltre i termini previsti dagli artt. 28 e 20 del Regio decreto legge del 13 aprile 1939 n. 652, come modificato dal Decreto legge del 10 gennaio 2006, n. 4, articolo 34 quinquies1.
È stato infatti rilevato che in fase di predisposizione della dichiarazione Docfa, sono numerosi gli errori di compilazione del campo data ultimazione lavori da parte dei professionisti, e quindi, su richiesta della Direzione centrale SCCPI, il partner tecnologico Sogei inserirà nella piattaforma Sister una nuova finestra di controllo con la quale si richiederà al tecnico abilitato di ripetere la data di ultimazione dei lavori, già indicata nel documento, prima della sua presentazione.
Nel caso in cui la data indicata nel documento (e ripetuta su Sister al momento del suo caricamento a sistema) dovesse eccedere il termine fissato dalla norma, il sistema informatico avviserà il professionista con uno specifico messaggio, invitandolo ad avvalersi dello strumento deflativo del ravvedimento operoso.
Il sistema effettuerà inoltre ulteriori controlli e, in particolare, verificherà che la data indicata sulla pagina Sister sia identica a quella del documento trasmesso: in caso di difformità, la dichiarazione Docfa verrà respinta automaticamente (senza intervento dell’operatore) con motivazione congruente.
La novità sopra descritte verranno introdotte a partire dal 10 agosto 2021.
L’ufficio Provinciale di Sondrio dell’Agenzia delle Entrate valuterà con maggiore attenzione le istanze in autotutela per l’annullamento degli avvisi di irrogazione della sanzione che dovessero essere presentate a valle dei descritti interventi evolutivi. Infatti, le nuove funzionalità dovrebbero, di fatto, limitare l’ambito di applicabilità delle previsioni ex art. 2, c. 1 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37, ed in particolare l’errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’amministrazione. In tali casi, l’esame dell’istanza non potrà in alcun modo prescindere dalla valutazione puntuale della documentazione a supporto trasmessa dal professionista, per la quale dovrà essere richiesto riscontro agli Enti titolari (in particolare, i competenti uffici edilizia ed urbanistica delle amministrazioni comunali).