E’ stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 256 del 31 ottobre 2019 – Serie generale, il
D.M. 18 ottobre 2019
Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
Tale Decreto è entrato in vigore il 1° novembre 2019.
Il nuovo Decreto ha sostituito le seguenti sezioni dello storico Allegato 1 del D.M. 03-08-2015 – meglio conosciuto come “Codice” – , pubblicato sul Suppl. ordin. alla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2015, n° 192:
– Sezione G – Generalità
– Sezione S – Strategia antincendio
– Sezione V – Regole tecniche verticali limitatamente ai capitoli V.1, V.2, V.3.
– Sezione M – Metodi
Questo nuovo Decreto si inserisce nel processo di evoluzione tecnico-legislativa associata alla sicurezza antincendio in Italia, avviato nel 2015 con il “Codice”.
Abbiamo assistito da pochi giorni ad un primo importante cambiamento operato dal D.M. 12-04-2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. In quest’ultimo Decreto veniva infatti evidenziata l’eliminazione dell’applicazione alternativa del cosiddetto “doppio binario”, ovvero approccio “tradizionale” alla prevenzione incendi – “Codice”, a favore del solo “Codice”. Tale eliminazione è già operativa dal 20 ottobre 2019 per n° 42 attività comprese nell’allegato I al D.P.R. n° 151 del 01-08-2011.
https://www.ordineingegnerisondrio.it/tecnica-professioni/prevenzione-incendi/linee-guida/