Informative fiscali Studio Cottica anno 2024

Circolare n. 14 – Concordato preventivo biennale – Novità D.L. 113-2024 conv. L. 143-2024

Circolare n. 13 – Concordato preventivo biennale – Chiarimenti Agenzia Entrate

Circolare n. 12 – Locazioni brevi e turistiche -Operatività delle norme

Circolare n. 11 – Il concordato preventivo biennale analisi disciplina aggiornata

Circolare n. 10 – Superdeduzioni nuove assunzioni personale 2024

Circolare n. 9 – Ulteriori vincoli alla facoltà di compensazione di crediti e debiti nel mod. F24

Circolare n. 8 – Regolarizzazione del magazzino

Circolare n. 7 – Proroga dei versamenti per i soggetti ISA

Circolare n. 6 – Credito d’imposta nuovi obblighi di comunicazione

Circolare n. 5 – Credito d’imposta per investimenti 4.0 e per ricerca e sviluppo

Circolare n. 4 – Il concordato preventivo biennale

Circolare n. 3 – Adempimenti tributari D.Lgs. 8.1.2024 n. 1

Circolare n. 2 – Super deduzione per nuove assunzioni nel 2024

Circolare n.1 – Principali novità della Legge di Bilancio 2024


19 dicembre 2023 – informativa Studio Cottica

Fattura elettronica e regime forfetario e dei minimi

Dall’obbligo di fatturazione elettronica, che decorre dal 2019, sono stati esclusi inizialmente i contribuenti che adottano il regime forfettario (legge 190/2014) nonché quelli che si avvalgono del regime di vantaggio (o anche regime “dei minimi”) di cui al Dl 98/2011. Quest’ultimo, peraltro, è stato abrogato dal 2016 ma è ancora applicabile per chi già se ne avvaleva al 31 dicembre 2015.
L’obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso anche ai forfettari ma con due decorrenze diverse:
1) dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nel 2021 hanno conseguito ricavi/compensi superiori a 25mila euro (ragguagliati ad anno);
2) dal 1° gennaio 2024 per tutti gli altri.
Pertanto, a partire dal prossimo primo gennaio, non sussistono più esoneri e tutti sono obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico (l’obbligo è previsto anche per le società,/enti/ associazioni in regime forfetario ex Legge 398/91).
Per l’emissione della fattura sarà possibile utilizzare i servizi messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, o uno dei vari programmi disponibili sul mercato a pagamento.
Si segnala che, a oggi, non risulta essere stato prorogato il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni relative a prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche per cui, salvo l’inserimento di tale divieto nel consueto “Decreto milleproroghe” di fine 2023, anche per queste prestazioni dovrà essere emessa la fattura elettronica a decorrere dal 1 gennaio 2024 (resta invece l’obbligo di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie imputate a soggetti diversi da persone fisiche, esempio a cliniche private, assicurazioni ecc.).

L’emissione della fattura
La fattura deve essere emessa utilizzando il codice “RF19” per l’indicazione del regime fiscale, mentre il codice da utilizzare in luogo dell’Iva è “N2.2” (altri casi delle operazioni non soggette).
Il tipo fattura potrà essere il TD01 (fattura) o TD06 (parcella). Qualora l’operazione superi i 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo che deve essere assolta telematicamente. A tal fine, è necessario inserire l’ammontare dell’imposta (pari a 2 euro) nel file inviato al sistema di interscambio e provvedere al versamento mediante la funzionalità web del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’agenzia delle Entrate.
Il termine per il versamento è l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello del trimestre (31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28/29 febbraio); tuttavia, se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre e se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Il termine per emettere la fattura è il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’operazione (pagamento del corrispettivo se prestazione di servizi, consegna o spedizione se cessione di beni mobili) oppure, nel caso di fattura differita, il termine coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
Quando è entrato in vigore l’obbligo di fattura elettronica per i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 25mila euro, il legislatore aveva previsto una moratoria sulle sanzioni; lo stesso non accade ora, ed eventuali violazioni saranno pertanto sanzionate (il ritardo nell’emissione è punito con la sanzioni da 250 a 2mila euro ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997.
La conservazione dei documenti
Il DM 17.6.2014 dispone che i documenti elettronici che transitano allo SdI (Sistema di Interscambio) devono essere oggetto di conservazione elettronica: con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica in esame, anche i contribuenti forfetari/minimi sono tenuti alla conservazione elettronica dei documenti fiscali (non solo le fatture emesse ma anche quelle ricevute).
La scomparsa della CU
L’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato porta con sé l’abolizione dell’obbligo, previsto per i sostituti di imposta, di certificare i compensi erogati a questi contribuenti. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime forfettario o dei “minimi” non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Tuttavia, oggi è previsto l’obbligo per il soggetto che eroga le somme, se sostituto d’imposta, di predisporre e trasmettere la Certificazione unica da cui emergono le somme in questione.
Lo schema di decreto sulla semplificazione degli adempimenti, in attesa di approvazione definitiva, esonera i sostituti d’imposta dal rilascio della certificazione nei confronti dei forfettari e di coloro che avvalgono del regime di vantaggio. L’esonero è previsto dal 2024 pertanto, entro il prossimo 16 marzo 2024 dovranno essere consegnate le ultime certificazioni uniche, relative ai compensi erogati nel 2023; si ricorda che le CU che certificano redditi di lavoro autonomo possono essere anche inviate, senza sanzioni, entro il termine “lungo” del 31 ottobre 2024 (scadenza invio modello 770).


13 novembre 2023 – informativa Studio Cottica

Proroga del termine di versamento del secondo acconto IRPEF e relative imposte sostitutive – Ambito applicativo

1 PREMESSA
L’art. 4 del DL 18.10.2023 n. 145 (c.d. DL “collegato” al Ddl. di bilancio 2024), pubblicato sulla G.U. 18.10.2023 n. 244, ha prorogato al 16.1.2024 il termine per il pagamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi in presenza di determinate condizioni.
Con la circ. 9.11.2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’ambito applicativo della disposizione.
2 AMBITO TEMPORALE
La misura è applicabile per il solo periodo d’imposta 2023.
3 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA
Il differimento è applicabile alle sole persone fisiche titolari di partita IVA che, nel 2022, dichiarano ricavi o compensi non superiori a 170.000,00 euro. Deve trattarsi, quindi, di contribuenti che, nel 2022, hanno svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.Possono beneficiare della proroga anche gli imprenditori titolari dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria (con esclusione dei collaboratori familiari e del coniuge del titolare dell’azienda, sempre che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).
Acconto dovuto in un’unica soluzione
Possono fruire della proroga anche i citati contribuenti tenuti a versare l’acconto in un’unica soluzione.
4 SOGGETTI ESCLUSI
Dalla proroga sono esclusi i seguenti contribuenti:
•le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2022 dichiarano ricavi o compensi di importo superiore a 170.000,00 euro;
•le persone fisiche “non titolari” di partita IVA (ivi inclusi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA);
•i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).
Per i soggetti in esame, il termine di versamento resta quindi fermo al 30.11.2023, se hanno il perio-do d’imposta coincidente con l’anno “solare”.
5 AMBITO OGGETTIVO
In assenza di contrarie indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, oltre all’IRPEF, rientrano nella proroga anche le imposte sostitutive delle imposte sui redditi dovute dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, oppure per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto.
Si tratta, in pratica, dei seguenti tributi (se dovuti da persone fisiche che possono beneficiare della proroga):
•l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
•l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
•la “cedolare secca” sulle locazioni di immobili abitativi;
•l’IVIE;
•l’IVAFE;
•l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
•l’addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. “tassa etica”.
L’acconto di tutte le citate imposte, infatti, è dovuto in base al modello REDDITI, come richiesto dall’art. 4 del DL 145/2023.

6 MODALITÀ DI COMPUTO DEL LIMITE DI 170.000,00 EURO
In merito alla verifica del superamento, o meno, del limite di 170.000,00 euro, occorre fare riferimento:
•ai compensi, per i lavoratori autonomi;
•ai ricavi, per gli imprenditori.
Con riferimento al secondo punto, rilevano tutti i ricavi indicati nell’art. 85 del TUIR e, quindi:
•sia i ricavi c.d. “tipici”, derivanti dalle cessioni di beni oggetto dell’attività dell’impresa, di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, nonché dalle prestazioni di servizi oggetto dell’attività dell’impresa;
•sia i ricavi c.d. “assimilati”, quali i contributi in conto esercizio o quelli spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto oppure i ricavi derivanti, tra l’altro, dalle cessioni di azioni o quote di partecipazione e di obbligazioni.
6.1 IMPRESE FAMILIARI E AZIENDE CONIUGALI
Per le imprese familiari e le aziende coniugali, occorre fare riferimento all’ammontare “complessivo” dei ricavi (e, quindi, considerando anche la quota attribuita ai collaboratori familiari o al coniuge del titolare).
6.2 ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ
Se il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, per accertare il mancato superamento della soglia occorre sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Allo stesso modo e per i medesimi fini, se vengono esercitate contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, bisogna sommare i ricavi e i compensi relativi alle diverse attività.
6.3 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRICOLE O ATTIVITÀ AD ESSE CONNESSE
Per le persone fisiche che, purché titolari nel 2022 di reddito d’impresa, esercitano attività agricole o attività ad esse connesse (ad esempio, agriturismo e allevamento), invece dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare il volume d’affari risultante dal rigo VE50 (“Volume d’affari”) del modello IVA 2023.
Se il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022, tenendo conto:
•sia delle operazioni certificate tramite fattura;
•sia delle operazioni certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Infine, nel caso in cui il soggetto “agricolo” svolga altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare il volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.
7 ESCLUSIONE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E DEI PREMI INAIL
Per espressa previsione dell’art. 4 del DL 145/2023, dalla proroga sono esclusi:
•i “contributi previdenziali e assistenziali” (si tratta, ad esempio, dei contributi INPS dovuti dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e dagli artigiani e commercianti);
•i premi assicurativi INAIL.
8 FACOLTÀ DI RATEIZZARE I VERSAMENTI
Anziché in un’unica soluzione entro il 16.1.2024, la seconda rata dei suddetti acconti potrà essere pagata in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese (quindi entro il giorno 16 dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2024).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (0,33% mensile).


24 febbraio 2023

Il Legislatore ha sancito, con effetto praticamente immediato, il “blocco” delle opzioni per lo sconto in fattura / cessione del credito relativamente alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi / di risparmio energetico.

L’impossibilità di esercitare tali opzioni trova applicazione a decorrere dal 17.02.2023 e riguarda tutte le fattispecie per le quali è prevista tale possibilità (sia con detrazione del 110% – 90% che con detrazione nelle misure “ordinarie”).

Sono espressamente escluse le fattispecie in cui al 16.02.2023 risulta già presentata la CILA / il titolo abilitativo ovvero risulta registrato il contratto (anche preliminare) di compravendita, a seconda del tipo di intervento effettuato.

È altresì disposto che le Amministrazioni Pubbliche non possono acquistare i crediti in esame.

Il Legislatore fornisce infine la lista della documentazione che il cessionario dei crediti in esame deve possedere affinché non operi il concorso nella violazione, e pertanto la responsabilità solidale, nel caso in cui sia rilevata la mancanza dei requisiti richiesti per la sussistenza del credito acquisito.

Opzione sconto in fattura _ cessione del credito


06 febbraio 2023

I debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, all’1.1.2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente “stralciati” al 31.3.2023.

Lo stralcio riguarda i carichi:

  • delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
  • degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31.1.2023, di non aderire allo stralcio.

Va inoltre considerato che:

  • dall’1.1 al 31.3.2023 la riscossione dei predetti debiti è sospesa;
  • le somme corrisposte anteriormente alla data dell’annullamento, ossia fino al 31.3.2023, “restano definitivamente acquisite”.

Lo stralcio dei ruoli fino a € 1.000


13 giugno 2022

Come disposto nell’ambito del c.d. “Decreto Sostegni-ter”, la fruizione delle detrazioni / benefici fiscali per gli interventi edilizi è subordinata all’indicazione dei contratti collettivi di lavoro del settore edile nell’atto di affidamento dei lavori nonché nelle relative fatture.

Tale disposizione è riferita alle opere di importo complessivo superiore a € 70.000 (l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore riguarda comunque i soli lavori edili) e trova applicazione agli atti di affidamento stipulati dal 27.5.2022.

Come evidenziato recentemente dall’Agenzia delle Entrate, la stessa:

  • va rispettata anche per i lavori effettuati tramite un general contractor / lavori edili oggetto di subappalto;
  • interessa i lavori per i quali sono impiegati lavoratori dipendenti (la norma rinvia, infatti, alla figura dei “datori di lavoro”).

L’omessa indicazione del contratto collettivo nelle fatture non comporta il mancato riconoscimento dei benefici fiscali sempreché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento.

L’indicazione del CCNL per fruire delle detrazioni/agevolazioni fiscali


19 maggio 2022

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17.05.2022 il D.L. 50/2022 (c.d. “Decreto Aiuti”). Si richiamano, di seguito, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

Articolo 2
Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale
Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese non gasivore per l’acquisto di gas, fissato nella misura del 20 per cento è rideterminato nella misura del 25 per cento.

Allo stesso modo, il contributo per le imprese gasivore è portato al 25 per cento e quello per l’acquisto di energia (imprese non energivore) è rideterminato nella misura del 15%.

Articolo 3
Credito d’imposta per gli autotrasportatori
Alle imprese esercenti attività di trasporto è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore.
Articolo 4
Estensione al primo trimestre  2022 del contributo a favore delle imprese gasivore
Alle imprese gasivore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del gas per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Articolo 14
Superbonus: proroga per le unifamiliari
Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno prima previsto) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Articolo 14
Detrazioni edilizie e quarta cessione del credito
 
A seguito delle modifiche recentemente introdotte dal D.L. 17/2022 (c.d. Decreto Energia), è stata introdotta la possibilità, per le banche, di effettuare un’ulteriore cessione esclusivamente a favore dei propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione.

La disposizione viene nuovamente rivista prevedendo quanto segue: “alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione”.

Articolo 18
Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina
Viene prevista l’istituzione di un fondo per il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

a) hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussiapari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;

b) hanno sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) incrementato almeno del 30 per cento rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;

c) hanno subito nel corso del trimestre antecedente la data di entrata in vigore del decreto (18.05.2022) un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all’analogo periodo del 2019.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico saranno definite le modalità attuative di erogazione delle risorse.

Articolo 21
Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali 4.0, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con “prenotazione”) la misura del credito d’imposta è elevata al 50 per cento.
Articolo 22
Credito d’imposta formazione 4.0
Le aliquote del credito d’imposta “formazione 4.0” del 50 per cento e del 40 per cento sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro trenta giorni dal 18.05.2022 e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con lo stesso decreto ministeriale.
Articolo 18
Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica
Per gli anni 2022 e 2023, il credito di imposta di cui all’articolo 18 L. 220/2016 (“Credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica”) è riconosciuto nella misura massima del 40 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche.
Articolo 31
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
Ai lavoratori dipendenti

– di cui all’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, ovvero la cui retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro (maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima),

– che non siano titolari dei trattamenti di cui al successivo articolo 32

– e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero contributivo di cui al richiamato comma 121 per almeno una mensilità,
è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.

Articolo 32
Indennità una tantum per pensionati
In favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione,

– con decorrenza entro il 30 giugno 2022

– e reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro,
l’Inps corrisponde d’ufficio, con la mensilità di luglio 2022, un’indennità una tantum pari a 200 euro.

Articolo 32
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti
L’indennità di 200 euro è riconosciuta anche:

– a coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 D.Lgs. 22/2015 (Naspi e DIS-COLL),

– a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021,

– ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18.05.2022, iscritti alla Gestione separata e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),

– ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità previste dall’articolo 10 commi da 1 a 9, D.L. 41/2021 (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari, dello spettacolo e dello sport),

– ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, a condizione che il reddito derivante dai suddetti rapporti non sia superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),

– ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati, e con reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (indennità erogata a domanda),

– ai lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 cod. civ. (indennità erogata a domanda). Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata,

– agli incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva, iscritti al 18.05.2022 alla Gestione separata.

Ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza l’indennità di 200 euro è corrisposta d’ufficio nel mese di luglio 2022, unitamente alla rata mensile di competenza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all’articolo 31, precedentemente richiamato.

Articolo 33
Fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi
Viene istituito un fondo per il riconoscimento di un’indennità a favore di lavoratori autonomi e professionisti che non abbiano fruito delle indennità di cui ai precedenti articoli, e che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo stabilito dall’apposito decreto che sarà emanato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del D.L. 50/2022.

11 gennaio 2022

È stata pubblicata sulla G.U. la Finanziaria 2022.Il testo definitivo, oltre a confermare, tra l’altro, le seguenti previsioni già contenute nel ddl:

  • riforma del sistema nazionale di riscossione;
  • aumento a regime a € 2 milioni del limite annuo dei crediti d’imposta / contributi compensabili mediante mod. F24;
  • proroga a tutto il 2022 dell’agevolazione “prima casa” per i “giovani” under 36;

prevede le seguenti novità:

  • la revisione delle aliquote / detrazioni IRPEF;
  • l’esclusione IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo;
  • la sospensione dell’ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali anche nel bilancio 2021 per i soggetti che nel bilancio 2020 non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento;
  • la proroga all’1.1.2024 delle novità previste per gli enti associativi dal DL n. 146/2021, c.d. “Decreto fiscale”.

La finanziaria 2022


05 gennaio 2022

Dopo il voto di fiducia di mercoledì scorso, nella giornata del 31 dicembre 2021, la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di Legge di bilancio.

Si richiamano, nella seguente tabella di sintesi, le principali novità fiscali.

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche
Articoli 1, commi 2-4
Vengono riorganizzate le aliquote Irpef (che da 5 diventano 4) prevedendo la riduzione della seconda aliquota (che dal 27 passa al 25%) e della terza (che dal 38 passa al 35%).
In forza delle nuove previsioni la tassazione al 43% (aliquota massima) scatta inoltre per i redditi superiori a 50.000 euro (con abbassamento, quindi, della precedente soglia di 75.000 euro).
Vengono riviste le detrazioni d’imposta riconosciute per le varie tipologie di redditi conseguiti (redditi di lavoro dipendente, da pensione e autonomo) prevedendo un avvicinamento delle soglie di reddito individuate nei vari casi, sebbene le stesse non siano ancora del tutto coincidenti. In generale le detrazioni previste sono aumentate, sebbene la soglia massima per fruire delle stesse sia ora fissata a 50.000 euro (e non più 55.000).
Viene riformulata la disciplina del “bonus 100 euro”, riducendo la soglia di reddito sopra la quale l’agevolazione non spetta (da 28.000 euro prima previsti, a 15.000 euro). Per i redditi superiori a 28.000 euro è possibile beneficiare del bonus solo se la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla stessa norma è di ammontare superiore all’imposta lorda, e in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni e l’imposta lorda, per un importo comunque non superiore a 1.200 euro.
Nel complesso può ritenersi che, secondo le prime stime, la Legge di bilancio abbia favorito una riduzione dell’Irpef dovuta, sia per i dipendenti che per i pensionati e i lavoratori autonomi; sono favoriti soprattutto i contribuenti nella fascia di reddito 28.000-50.000.
Esclusione da Irap per le persone fisiche
Articolo 1, commi 8 e 9
Sono esentati da Irap, dal periodo d’imposta 2022, i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.
Pur introducendo un criterio di facilissima individuazione al fine di poter individuare i soggetti tenuti/non tenuti al pagamento del tributo, non sono mancate le prime critiche legate al favore che il legislatore pare avere accordato a coloro che svolgono l’attività in forma individuale, andando contro le esigenze del mercato che, invece, sovente richiede aggregazione.
Modifiche alla disciplina del patent box
Articolo 1, commi 10 e 11
Dopo il primo intervento (abbastanza confuso) operato con il Decreto Fiscale, il legislatore è tornato sulla disciplina del patent box, che oggi prevede, in luogo dell’esclusione dal reddito, una maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili del 110%.
Viene tuttavia limitato l’ambito di applicazione dell’agevolazione, che risulta ora limitato ai seguenti beni:
– software protetto da copyright;
– brevetti industriali;
– disegni e modelli.
Si modifica, infine, la decorrenza delle nuove previsioni, eliminando il termine iniziale del 22.10.2021 previsto dal Decreto fiscale.
Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione
Articolo 1, commi 14-23
L’Agenzia delle entrate-Riscossione sarà sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione, con possibile assegnazione temporanea di personale da un’agenzia all’altra.
La remunerazione dell’Agenzia della riscossione sarà garantita da una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato, ragion per cui spariranno gli aggi alla riscossione.
Restano comunque dovute dai debitori:
–          una quota, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione,
–          una quota correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione.
Le misure delle due quote saranno fissate con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
Proroga superbonus
Articolo 1, comma 28
Possono beneficiare del superbonus tutte le spese sostenute fino al 30.06.2022.  Sono tuttavia confermate alcune differenziazioni tra i diversi soggetti beneficiari.

 

31.12.2025
(110% fino a 31.12.2023; 70% nel 2024 e 65% nel 2025)
Interventi effettuati da
–          condomìni;
–          persone fisiche che possiedono l’intero edificio composto da non più di 4 unità;
–          proprietari delle singole unità in condominio o nell’edificio con unico proprietario (interventi trainati);
–          Onlus, organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale.
31.12.2023
(60% dell’intervento complessivo entro il 30.06.2023)
Interventi effettuati da
–          Iacp ed “enti equivalenti”
–          Cooperative edilizie a proprietà indivisa
31.12.2022
(30% intervento complessivo entro il 30.06.2022)
Interventi effettuati
–          su edifici unifamiliari;
–          su unità autonome funzionalmente indipendenti.
Nessun limite di Isee previsto nella versione definitiva del disegno di Legge di bilancio.
Altre detrazioni edilizie Articolo 1, commi 37 e 38 Il termine finale è stato prorogato al 31.12.2024 per tutte le seguenti detrazioni edilizie:
–          bonus ristrutturazione al 50% (dal 2025 prevista la misura ordinaria del 36%);
–          sismabonus e sismabonus acquisti;
–          ecobonus 50%, 65%, 75%, 85%;
–          bonus mobili (ma con limite di spesa ridotto a 10.000 euro nel 2022; 5.000 euro nel 2023 e 2024);
–          bonus verde
Bonus facciate

 

Articolo 1, comma 39

Viene esteso al 2022 il bonus facciate, con riduzione dal 90 al 60% della percentuale di detraibilità.

Cessione del credito e sconto in fattura per le detrazioni edilizie

 

Articolo 1, comma 29

Le previsioni del Decreto Antifrode vengono accolte nella Legge di bilancio, escludendo quindi una sua formale conversione in legge.

L’opzione per la cessione del credito e lo sconto in fattura viene riconosciuta anche per le annualità 2024 e 2025, con estensione del numero di detrazioni per le quali l’opzione risulta possibile (che ora ricomprendono anche gli interventi per la rimozione delle barriere architettoniche e la realizzazione di box auto pertinenziali).

Restano esclusi dalla possibilità di cessione/sconto in fattura il bonus mobili e il bonus colonnine “ordinario”.

Viene espressamente riconosciuta la detraibilità del compenso per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione di congruità anche nel caso di cessione/sconto in fattura dei bonus edilizi “minori”.

Viene escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

Proroga credito d’imposta beni strumentali

 

Articolo 1, comma 44 Per gli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dal 2023 al 2025

Icredito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per gli investimenti fino a 10 milioni di euro; 5% per la quota di investimenti fino a 20 milioni di euro.
Per gli investimenti in beni immateriali connessi a investimenti 4.0 l’agevolazione viene prorogata al 2025 con riduzione progressiva delle percentuali di credito d’imposta riconosciuto.
Nessun credito d’imposta viene invece riconosciuto, dal 2023, per gli investimenti in beni “ordinari non 4.0”Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione e riallineamento
Articolo 1, commi 622-624 Per le attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell’articolo 103 Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come i marchi e l’avviamento), la deduzione dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione o al riallineamento effettuati beneficiando dell’imposta sostitutiva del 3% deve essere effettuata in misura non superiore, per ciascun periodo d’imposta, a un cinquantesimo di detto importo.
Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore o, ancora, di eliminazione dal complesso produttivo di tali attività, l’eventuale minusvalenza è deducibile in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Per l’avente causa, invece, la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile dell’individuato maggior valore, al netto dell’eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa, è ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
Può essere versata un’imposta sostitutiva (nella misura compresa tra il 12 e il 16%, al netto dell’imposta sostitutiva già versata del 3%) per beneficiare della deduzione del maggior valore in misura non superiore a 1/18 per ciascun periodo d’imposta.
Alla luce delle novità introdotte è consentita la revoca, anche parziale, dell’applicazione della disciplina fiscale della rivalutazioneProroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di Iva
Articoli 1, comma 683 Viene prorogata al 01.01.2024 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva introdotte dal Decreto Fiscale e applicabili, fra l’altro, agli enti del terzo settore.
La norma era tesa a qualificare rilevanti ai fini Iva (in quanto esenti) una serie di prestazioni attualmente considerate escluseSospensione temporanea dell’ammortamento per l’anno 2021
Articolo 1, comma 711 Viene estesa la facoltà di non effettuare una percentuale dell’ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all’esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non hanno effettuato il 100 per cento annuo dell’ammortamento medesimo. Imu ridotta per i non residenti titolari di pensione
Articolo 1, comma 743 Viene ridotta al 37,5% per l’anno 2022 l’Imu dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia

Estensione del termine per il pagamento delle cartelle di pagamento Articolo 1, comma 913 È stato esteso a 180 giorni il termine (ordinariamente pari a 60 giorni) per il pagamento delle cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si ricorda che il Decreto fiscale ha già previsto un analogo differimento per le cartelle notificate nel periodo 01.09.2021-31.12.2021.
Si ricorda che il maggior termine di 180 non trova applicazione:
–          ai fini del calcolo del termine per il ricorso (che va comunque presentato entro 60 giorni dalla notifica),
–          per il pagamento degli avvisi di addebito Inps (Messaggio Inps n. 4131 del 24.11.2021),
–          in caso di ingiunzioni di pagamento notificate dagli enti territoriali

26 ottobre 2021

Con la pubblicazione sulla G.U. 21.10.2021, n. 252 del DL n. 146/2021 sono entrate in vigore a decorrere dal 22.10.2021 le novità contenute nel c.d. “Decreto Fiscale”.

In particolare gli artt. 1, 2 e 3 del Decreto in esame prevedono le seguenti specifiche disposizioni in materia di riscossione:

  • riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dalla “rottamazione-ter” e “saldo / stralcio”;
  • estensione del termine di pagamento delle cartelle;
  • estensione del numero di rate riferite a piani di dilazione in essere all’8.3.2020 il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

RIAMMISSIONE NEI TERMINI ROTTAMAZIONE-TER E SALDO / STRALCIO – Art. 1

La scadenza di versamento delle somme dovute ai fini della c.d. “rottamazione dei ruoli” (anche per risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione) e del c.d. “saldo e stralcio” è stata più volte oggetto di differimenti, originariamente ad opera del comma 3 dell’art. 68, DL n. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia” da ultimo modificato dall’art. 1-sexies, DL n. 73/2020, c.d. “Decreto Sostegni-bis”, che ha previsto una “scalettatura” dei termini a seconda della rata di riferimento .

Ora, con la riscrittura del citato comma 3 ad opera del recente DL n. 146/2021 è disposta la riammissione nei termini dei versamenti scaduti.

In particolare, ai sensi dell’art. 1 il versamento delle rate da corrispondere: O nel 2020; O il 28.2, 31.3, 31.5 e 31.7.2021; è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle citate definizioni se effettuato integralmente entro il 30.11.2021.

Il pagamento entro il nuovo termine non comporta la corresponsione di interessi.

Come confermato dall’Agenzia delle Entrate – riscossione sul proprio sito Internet, al nuovo termine è applicabile la “tolleranza” di 5 giorni.

È quindi possibile effettuare il versamento entro il 6.12.2021 (il 5.12 cade di domenica).

ESTENSIONE TERMINE PAGAMENTO CARTELLE – Art. 2

L’art. 25, comma 2, DPR n. 602/73, concede 60 giorni di tempo, da calcolare a partire dalla data di notifica del ruolo, per adempiere al pagamento delle somme risultanti dallo stesso.

Ora, l’art. 2 del Decreto in esame dispone, per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione nel periodo 1.9 – 31.12.2021, l’estensione a 150 giorni del termine per il pagamento delle somme risultanti dal ruolo.

Tale maggior termine rileva inoltre, come stabilito dall’art. 30, DPR n. 602/73 ai fini della decorrenza degli interessi di mora e per l’inizio della procedura di espropriazione forzata ex art. 50, DPR n. 602/73.

ESTENSIONE RATE DECADENZA RATEAZIONE PIANI DILAZIONE – Art. 3

Con riferimento ai piani di dilazione in essere all’8.3.2020, il Decreto in esame modifica innanzitutto il comma 2-ter dell’art. 68, DL n. 18/2020, estendendo da 10 a 18 il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla rateazione (si rammenta che, in generale, ai sensi dell’art. 19, DPR n. 602/73 la decadenza è collegata al mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive).

Per i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di dilazione presentate fino al 31.12.2021, come disposto dal DL n. 137/2020, c.d. “Decreto Ristori”, le rate restano invece confermate in un numero pari a 10.

Inoltre è ora disposto che i debitori decaduti al 22.10.2021 da un piano di rateazione ai sensi del citato art. 19 sono automaticamente riammessi allo stesso, relativamente al quale il termine di pagamento delle rate sospese ai sensi dell’art. 68, commi 1, 2 e 2-bis, DL n. 18/2021 è fissato al 31.10.2021.

Trattasi dei termini di versamento, sospesi per il periodo 8.3.2020 – 31.8.2021, delle somme derivanti da:

  • cartelle di pagamento emesse dall’Agente della riscossione;
  • avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS esecutivi ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010;
  • atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’UE e dell’IVA all’importazione;
  • atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti territoriali ex RD n. 639/1910;
  • atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, Finanziaria 2020.

Il versamento delle rate sospese, che avrebbe dovuto essere effettuato entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.9.2021, è ora ammesso entro il 31.10.2021.

Resta ferma la decadenza in caso di mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive.

Merita evidenziare infine che relativamente ai piani di dilazione presentati:

  • dal 9.3.2020 al 31.12.2021 la decadenza si determina per effetto del mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
  • all’1.1.2022 torna applicabile la regola generale di cui al citato art. 19 con conseguente decadenza in caso di mancato pagamento di 5 rate.

2021 10 26 Le novità in materia di riscossione del c.d. _Decr


05 agosto 2021

L’art. 4, comma 4, DL n. 41/2021, c.d. “Decreto Sostegni”, prevede l’annullamento automatico dei debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione di importo residuoal 23.3.2021fino a € 5.000, a favore dei soggetti che presentano una specifica situazione reddituale.

Recentemente, in attuazione di quanto previsto dal comma 5 del citato art. 4, con il Decreto 14.7.2021, pubblicato sulla G.U. 2.8.2021, n. 183, il MEF ha individuato le modalità e le date di annullamento dei predetti debiti.

Il beneficio spetta ai soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a € 30.000.

La cancellazione automatica ha ad oggetto i debiti:

  • di importo residuo, al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del citato DL n. 41/2021), fino a € 5.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Tale importo è riferito a ciascun carico (non riguarda, necessariamente, l’importo totale del ruolo);
  • risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010ancorché ricompresi nelle definizioni di cui agli artt. 3, DL n. 119/2018 e 16-bis, DL n. 34/2019 (rottamazione“) nonché all’art. 1, commi da 184 a 198, Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio“).

Come stabilito dall’art. 1 del Decreto 14.7.2021 in esame l’annullamento dei debiti fino a € 5.000 avviene secondo la seguente procedura.

Entro il

20.8.2021

L’Agente della riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo al 23.3.2021, delle persone fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi debiti di importo residuo alla predetta data fino a € 5.000, risultanti dai carichi affidati nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2010.
Entro il

30.9.2021

L’Agenzia delle Entrate, per consentire all’Agente della riscossione di individuare i soggetti per i quali non ricorre il requisito reddituale, restituisce a quest’ultimo il predetto elenco segnalando i codici fiscali relativi a soggetti che, sulla base delle dichiarazioni dei redditi e delle CU presenti nella propria banca dati al 14.7.2021, risultano aver conseguito redditi imponibili 2019 superiori a € 30.000.
Entro il 31.10.2021 Annullamento dei debiti relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono stati segnalati dall’Agenzia delle Entrate in quanto riferiti a soggetti privi del requisito reddituale.

In caso di soggetti coobbligati, l’annullamento non opera qualora almeno uno di essi risulta aver conseguito un reddito imponibile 2019 superiore a € 30.000.

02 luglio 2021

Il Decreto legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99 pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2021 n. 155, ha disposto una ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento.

E’ infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.

La sospensione riguarderà tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento 

Slitterà al 31 agosto 2021 il termine finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Di conseguenza, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo (*) al 30 giugno 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti 

Slitterà al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

Sospensione fino al 31 agosto 2021 degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto su stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati. Fino al 31 agosto 2021 le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza  di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle PA superiori a 5.000,00 euro

Sospese fino al 31 agosto 2021 anche le verifiche di inadempienza delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro.

Tutte le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell’inizio del periodo di sospensione, restano prive di qualunque effetto se l’Agente della riscossione non ha notificato l’atto di pignoramento e le Amministrazioni pubbliche possono quindi procedere con il pagamento in favore del beneficiario.

“Rottamazione-ter” – “Saldo e stralcio”

Con il Decreto Sostegni, è stato differito al 31 luglio 2021 il termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraioil 31 maggioil 31 luglio e il 30 novembre 2020;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:

  • le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraioil 31 maggioil 31 luglio e il 30 novembre 2021;
  • le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.

Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza.

Condono debiti fino a 5.000,00 euro

Il Decreto Sostegni ha previsto infine l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

I beneficiari dell’agevolazione sono:

  • le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
  • soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.

Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegno”.

Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.

Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.

L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

28 maggio 2021

L’art. 1 della bozza del DL “Sostegni-bis”, approvato in data 20 maggio 2021 in Consiglio dei Ministri, riconosce un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici, che differisce rispetto alle prime bozze circolate.

In estrema sintesi, viene previsto un contributo “automatico” pari a quello del DL “Sostegni” o, se più conveniente, un contributo “alternativo” calcolato su un diverso periodo di riferimento, nonché un ulteriore contributo legato al risultato economico d’esercizio.

Come evidenziato dal Presidente Draghi in conferenza stampa, per la prima volta accanto al criterio del fatturato si usa anche quello dell’utile, più giusto ma per cui serve più tempo; altra novità riguarda il criterio temporale, che consente di includere “370 mila nuove partite IVA”.

Sarebbe previsto un contributo “automatico” per i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del DL e che hanno presentato istanza e ottenuto il contributo a fondo perduto ex art. 1 del DL 41/2021.

Il nuovo contributo è pari a quello già riconosciuto dal DL “Sostegni” ed è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d’imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di presentare alcuna istanza.

Viene poi disciplinato il contributo a fondo perduto “alternativo” (rispetto a quello automatico) per tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva alla data di entrata in vigore del DL), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”) e che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all’art. 1 del DL 41/2021, il contributo “alternativo” è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020 la “vecchia” percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000 euro; 50% da 100.000 a 400.000 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni.

Il contributo spetta anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni”. In tal caso alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000 euro; 70% da 100.000 a 400.000 euro; 50% da 400.000 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.

Il contributo non può essere superiore a 150.000 euro e può essere riconosciuto direttamente sul conto corrente o tramite credito d’imposta.

Il contributo “alternativo” si ottiene presentando apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato). Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l’istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.

I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo “Sostegni”, abbiano comunque beneficiato del contributo “automatico” potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo “alternativo”.

Ulteriore contributo sui risultati economici d’esercizio

Viene poi previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato però all’autorizzazione della Commissione europea.

Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze.

L’ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale che sarà definita da un decreto.

Anche in tal caso il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all’Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d’esercizio).

L’istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 31 dicembre 2020 sia presentata entro il 10 settembre 2021.

2021_05_25 decreto sostegni bis


30 marzo 2021

Nell’ambito del recente c.d. “Decreto Sostegni” sono contenute alcune disposizioni in materia di riscossione e, in particolare, è prevista:

·       la proroga dal 28.2 al 30.4.2021 della sospensione dei versamenti delle somme derivanti da cartelle di pagamento / avvisi di accertamento esecutivi, ecc., con la conseguenza che gli stessi dovranno essere effettuati entro il 31.5.2021 (anzichè entro il 31.3);

·       relativamente alle somme dovute ai fini della “rottamazione dei ruoli” / “saldo e stralcio”, la proroga al 31.7.2021 del termine per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 e al 30.11.2021 delle rate 2021 in scadenza fino al 31.7;

·       l’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23.3.2021, fino a € 5.000 risultanti da debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2010, per i soggetti con reddito 2019 fino a € 30.000;

·       la possibilità di definire le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al 2017 e 2018, richieste con le comunicazioni di irregolarità elaborate rispettivamente entro il 31.12.2020 e 31.12.2021.

2021 03 29 Decreto Sostegni e novità in materia di riscossione


22 marzo 2021

Contributo a fondo perduto È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.

Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.

Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:

  • 60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto) non sono superiori a 100.000 euro
  • 50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,
  • 40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,
  • 30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,
  • 20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo è pari a 150.000 euro.

Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta.

Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).

Registri Iva precompilati Viene differito al 1° luglio 2021 il termine a partire dal quale saranno messi a disposizione dei contribuenti i registri Iva precompilati e le liquidazioni periodiche Iva precompilate.

Le bozze della dichiarazione annuale Iva saranno messe a disposizione a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2022.

Contributi per le attività con sede in centri commerciali – abrogazione Vengono abrogate le previsioni dell’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, D.L. 137/2020, che prevedevano, nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Contributi a fondo perduto per le attività nei comuni con santuari religiosi Viene modificato l’articolo 59 D.L. 104/2020 in materia di contributi a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici.

A seguito delle modifiche i contributi sono riservati alle attività svolte nei comuni ove sono situati santuari religiosi se la popolazione è superiore a 10.000 abitanti.

Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici Viene istituito un Fondo, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, per la concessione di contributi a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.
Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente dalla riscossione Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio).

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).

Rottamazione ter e saldo e stralcio Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.

Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.

Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.

Annullamento dei carichi Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Sarà emanato, a tal fine, un apposito decretofino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.

Definizione avvisi bonari non spediti Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018).

La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973.

Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva).

Sarà l’Agenzia delle entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti.

In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.

Certificazioni uniche e conservazione fatture elettroniche Come già annunciato con apposito comunicato stampa, il termine di trasmissione della Certificazione Unica 2021 è stato differito al 31.03.2021.

Le fatture elettroniche 2019 potranno essere portate in conservazione entro il 10.06.2021.

Riduzione canone Rai Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%.

È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.

Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis D.L. 137/2020, è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.

Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma.
È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.

Aiuti di Stato Il limite di 800.000 euro previsto dall’articolo 54 D.L. 34/2020 è stato portato a 1,8 milioni di euro.

La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.

È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.


22 febbraio 2021

La Legge di Bilancio 2021 al comma 1051 individua i beneficiari del credito d’imposta nelle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 – in tale ultimo caso, se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione – effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il comma 1053 chiarisce che sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa.

Sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti:

  • veicoli e altri mezzi di trasporto, sia che vengano utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa (la cui deducibilità è integrale), sia che vengano usati con finalità non esclusivamente imprenditoriali: si tratta dei beni di cui all’art. 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi);
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). L’allegato 3 citato riguarda, a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; il materiale rotabile, ferroviario e tramviario; gli aerei completi di equipaggiamento;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento.

Il comma 1054 stabilisce che il credito d’imposta spetta nella misura del 10% del costo sostenuto, alle imprese che effettuano:

  • investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
  • investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell’allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito spetta nelle predette misure per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il costo agevolabile è determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. La norma richiamata chiarisce che si comprendono nel costo anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali. Tuttavia per i beni materiali e immateriali strumentali per l’esercizio dell’impresa si comprendono nel costo gli interessi passivi iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge. Nel costo di fabbricazione si possono aggiungere con gli stessi criteri anche i costi diversi da quelli direttamente imputabili al prodotto.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile, ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

L’articolo 18 definisce il lavoro agile come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

La misura del credito d’imposta, ai sensi del comma 1055, scende al 6% per gli stessi investimenti – coi medesimi limiti – se effettuati a dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 1056 dispone che per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • nella misura del 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Il comma 1057 prevede che, per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A sopra menzionato, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta sia riconosciuto:

  • nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • nella misura del 20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
  • nella misura del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Ai sensi del comma 1508, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

L’agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Il comma 1059 chiarisce che il credito d’imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 4 e 5 (beni materiali diversi da quelli relativi a Industria 4.0), ovvero a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti in beni materiali e immateriali Industria 4.0.

Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Se l’interconnessione di beni materiali avviene in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro, elevato a 1 milione per il 2020 dal decreto Rilancio, n. 34 del 2020) e i limiti speciali (cd. limite di utilizzo, 250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; inoltre non è preclusa l’autocompensazione del credito in presenza di debiti iscritti a ruolo (articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010).

Al solo scopo di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico.

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (artt. 61 e 109 comma 5, del Testo Unico delle Imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986).

Esso è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il comma 1060 disciplina le conseguenze della cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati.

In particolare, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

Introdotte per evitare che il beneficio dell’iperammortamento interferisse, negli esercizi successivi, con le scelte di investimento più opportune che l’impresa potesse aver esigenza di compiere al fine di mantenere il livello di competitività raggiunto, le richiamate norme sugli investimenti sostitutivi contemplano l’ipotesi che il bene agevolato sia realizzato a titolo oneroso (ad esempio, per la necessità di sostituire i beni agevolati con beni più performanti).

In tali casi si prevede che il beneficio non venga meno per le residue quote, come determinate in origine, purché nel medesimo periodo d’imposta del realizzo l’impresa:

  • sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
  • attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Di conseguenza, la sostituzione non determina la revoca dell’agevolazione, a condizione che il bene nuovo abbia caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge n. 232 del 2016 e che siano soddisfatte le condizioni documentali richieste dalla legge per l’investimento originario.

Ove l’investimento sostitutivo sia di costo inferiore a quello del bene originario, ferme restando le altre condizioni oggettive e documentali richieste, il beneficio calcolato in origine deve essere ridotto in corrispondenza del minor costo agevolabile.

Il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli:

  • i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili
  • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni di riferimento “Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1054-1058, Legge 178 del 30.12.2020”
  • in relazione agli investimenti previsti dai commi 6, 7 e 8 (di cui agli allegati A e B della legge di bilancio 2017, beni individuati nell’ottica di Industria 4.0), le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
  • per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445 del 2000).

Qualora nell’ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti agevolati si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l’Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l’Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un’analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli interpretativi, presentati all’Agenzia delle entrate (ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, Statuto del contribuente), aventi ad aggetto la corretta applicazione del credito d’imposta per i suddetti investimenti. Per l’espletamento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico potrà anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

Allegato A della legge 232 del 2016   Allegato B della legge 232 del 2016


21 gennaio 2021

La Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020, ha disposto la proroga delle detrazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica, di recupero del patrimonio edilizio, del bonus mobili ed elettrodomestici, del bonus verde, del bonus facciate , del superbonus 110% ed ha introdotto una nuova agevolazione per la sostituzione dei sanitari con apparecchi a scarico ridotto o limitazione di flusso d’acqua.

Spese di riqualificazione energetica

L’articolo 1 al comma 58 lett. a) della Legge n. 178/2020 ha disposto la proroga, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, della detrazione Irpef/Ires prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai commi 344 – 349 dell’articolo 1 della L. 296/2006, confermando nella generalità dei casi la percentuale di detrazione nella misura del 65% e altresì confermando la riduzione dell’ aliquota al 50% per specifici interventi

Spese di recupero del patrimonio edilizio

L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 1), L. 178/2020 ha disposto la proroga della detrazione Irpef per le spese di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, Tuir sostenute fino al 31.12.2021, nella misura del 50% e nel limite massimo di spesa di euro 96.000 per unità immobiliare.

Con l’inserimento del comma 3 all’articolo 16-bis Tuir viene poi introdotta una nuova detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Bonus mobili

L’articolo 1, comma 58, lett. b), n. 2), L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Viene invece innalzato l’importo complessivo di spesa agevolabile, che passa ad euro 16.000.

Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2021 è necessario che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Bonus verde

L’articolo 1, comma 76, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 31.12.2021 della detrazione Irpef del 36% su una spesa massima di euro 5.000 del c.d. “bonus verde”, ovvero sulle spese sostenute e documentate dal proprietario o dal detentore di un’unità immobiliare ad uso abitativo sulla quale sono effettuati interventi riguardanti:

  • la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 Bonus facciate

L’articolo 1, comma 59, L. 178/2020 ha disposto la proroga al 2021 anche del “bonus facciate”, agevolazione che consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) pari al 90% delle spese sostenute ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Superbonus prorogato e “ampliato”

L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.

Nel primo gruppo rientrano gli interventi di isolamento termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.

Per quanto concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

E’ inoltre previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:

  • per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022
  • per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Viene esteso l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo, della disciplina del Superbonus.

Queste le nuove fattispecie ammesse:

  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari
  • gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
  • gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A
  • i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche
  • gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter, Dl 63/2013), anch’essi ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche), sono stati stabiliti tre differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:

  • 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno
  • 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine
  • 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare.

Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.

Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:

  • un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
  • la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 Bonus idrico

L’articolo 1, ai commi da 61 a 65, ha introdotto una nuova agevolazione per l’anno 2021, al fine di perseguire il risparmio di risorse idriche.

Tale agevolazione, denominata “bonus idrico”, spetta alle persone fisiche residenti in Italia ed è riconosciuta, fino ad esaurimento delle risorse, per un importo pari ad euro 1.000 per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione:

  • di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto;
  • di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Il bonus idrico è riconosciuto con riferimento alle spese sostenute per:

  1. la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
  1. la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore Isee.

Viene prevista l’emanazione di un apposito decreto che definisca le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.


20 gennaio 2021

E stato pubblicato sulla G.U. n. 323 del 31/12/2020 il DL n. 183, c.d. “Decreto Milleproroghe”, Decreto Millegroroghe G.U. 323 del 2020 12 31 DL 183 contenente, tra l’altro, una serie di proroghe “di termini in materia economica e finanziaria“.Tra le previsioni del decreto legge 183 del 31 dicembre 2020, sono indicate di seguito le proroghe e i differimenti destinati ad avere effetti su larga scala.

Proroga dei termini relativi all’emergenza / Sono prorogati fino al termine dell’emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini dei provvedimenti connessi alla dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica, fra cui:

  • l’incarico del Commissario straordinario per l’emergenza;
  • la permanenza in servizio del personale sanitario; l’abilitazione alla professione di medico;
  • le disposizioni straordinarie per la produzione industriale di mascherine e dispositivi di protezione.

Lotteria degli scontrini / Con l’integrazione dell’art. 1, comma 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) è demandata all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’emanazione, entro l’1.2.2021, di uno specifico Provvedimento che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra disposizione necessaria ai fini dell’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini“.

Di fatto l’avvio della lotteria, previsto per l’1.1.2021, risulta prorogato. È inoltre individuata all’1.3.2021 la data a decorrere dalla quale il cliente può segnalare all’Agenzia delle Entrate, tramite l’apposito Portale “Lotteria”, il rifiuto dell’esercente all’acquisizione del codice lotteria al fine di poter partecipare all’estrazione dei premi.

Smartworking  e lavoro agile / Sono valide fino al 31 marzo 2021:

  • le disposizioni relative allo smart working per i genitori di figli minori di quattordici anni;
  • l’incremento del lavoro agile fino al 50% dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Sospensione all’esecuzione degli sfratti / Fino al 30 giugno 2021 è prevista la proroga del blocco degli sfratti e quindi la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili. Ciò non vuol dire che in questo periodo non si possano attivare i procedimenti per convalida di sfratto, ma semplicemente che ne è differita l’esecuzione. La proroga degli sfratti, che riguarda anche gli immobili ad uso non abitativo, si limita alle seguenti situazioni:

  • provvedimenti di sfratto per mancato pagamento del canone (e non quindi per finita locazione);
  • provvedimenti di rilascio dell’immobile conseguenti al decreto di trasferimento di immobili pignorati, quando gli immobili sono abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Appalti / Sono prorogate una serie di previsioni normative di favore, con l’intento di favorire il settore degli appalti pubblici:

  • resta sospesa fino al 31 dicembre 2021 la norma del Codice Appalti che obbliga ad indicare in sede di garala terna dei subappaltatori cui saranno commissionati i lavori, in caso di affidamento dell’appalto. Prorogata anche la possibilità di subappaltare il 40% dei lavori anziché il 30%.
  • per tutto il 2021 resta possibile l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza progetto esecutivoe solo sulla base del progetto definitivo costituito da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza. Non rientrano nella deroga gli interventi di manutenzione che comportano rinnovo o sostituzione di parti strutturali o di impianti.
  • per tutte le gare entro il 31 dicembre 2021 resta ferma la possibilità, per le imprese contraenti, di ricevere l’anticipazione maggioratadel 30% del prezzo anziché del 20%.

Trasporti / Nell’ottica di limitare l’uso dei mezzi pubblici, è prorogato fino al 30 giugno 2021 il bonus taxi e noleggio per le persone affette da patologie o inabili e appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, e residenti nei capoluoghi di provincia. Al fine di non appesantire le casse delle società di trasporto pubblico è stata invece prorogata fino alla stessa data la sospensione delle sanzioni per le società che riducono le corse.

Sanità / Le proroghe nel comparto sanità sono finalizzate a consentire l’ampliamento del numero dei dirigenti medici e la stabilizzazione degli operatori del settore, per tamponare almeno in parte la carenza di organico emersa nell’ultimo anno.

Scuola / Risparmi di spesa pubblica si ricavano al contrario dalle proroghe dei concorsi e delle assunzioni nel comparto scuola:

  • è prorogato il reclutamento degli insegnanti di religione cattolica:entro il 2021 dovrà essere bandito il concorso per coprire i posti vacanti dall’anno scolastico 2021/2022 all’anno 2023/2024
  • sono prorogati fino a tutto febbraio 2021 i contratti di supplenza del personale addetto alle pulizie, assunto da imprese titolari di contratti in scadenza al 31 dicembre 2020. A marzo 2021 è prevista la stabilizzazione come collaboratori scolastici, di impiegati per almeno 5 anni (tra cui il 2018 e il 2019);
  • è differito al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento da parte degli enti locali degli interventi di edilizia scolastica per la messa in sicurezza degli edifici.

Altre proroghe sono invece legate alla necessità di assicurare il distanziamento a causa dell’emergenza epidemiologica:

  • fino al 31 marzo 2021 continueranno a svolgersi in videoconferenza gli incontri dei collegi scolastici;
  • per tutto il 2021 ai fini della valutazione degli apprendimenti, l’attività didattica a distanza è equiparata a quella in presenza.

Giustizia / Come per la scuola, anche nel comparto giustizia il Milleproroghe manifesta una tendenza al risparmio di spesa pubblica:

  • rinviati i concorsi per la copertura dei posti vacanti di dirigente dell’esecuzione penale esterna. Nel frattempo le funzioni dirigenziali potranno essere affidate ai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti dell’istituto penitenziario;
  • il personale in servizio presso l’amministrazione della giustizia (escluso il personale dirigenziale) non può essere comandatodistaccato o assegnato ad altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021 senza nulla osta dell’amministrazione della giustizia.

Società / Società di mutuo soccorso, differito al 31 dicembre 2021 il termine per trasformarsi in associazione del Terzo settore o associazioni di promozione sociale, e mantenere il proprio patrimonio.

Gli obblighi di aggiornamento dei revisori dei conti per l’anno 2020 e per l’anno 2021 (20 crediti formativi annuali di cui 10 in materie relative alla revisione legale) si intendono assolti se i crediti vengono maturati entro il 31 dicembre 2022.

Per la gestione delle assemblee societarie si continuano ad applicare fino al 31 marzo 2021 le norme emergenziali già varate.

Previdenza / La verifica annuale dell’INPS sulle situazioni reddituali dei pensionati che incidono sulla misura delle pensioni determina a carico dei pensionati la richiesta dell’indebito percepito. Per tutto il 2021, ai pensionati della gestione previdenziale privata, non potranno essere richiesti gli indebiti percepiti relativi al 2018.

Sono sospesi fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati. Quindi la proroga concede più tempo allo Stato per procedere alla riscossione coattiva dei contributi non versati.

Esami di Stato per l’accesso alle professioni / È prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità semplificata (svolgimento di esame orale a distanza) per il conseguimento dell’abilitazione in talune professioni regolamentate. Le categorie interessate sono quelle di:

  • architetti;
  • commercialisti, esperti contabili e revisori legali;
  • agronomi e forestali;
  • biologi e chimici;
  • geometri, geologi, ingegneri, periti agrari ed industriali;
  • psicologi e assistenti sociali;
  • odontoiatri, farmacisti, veterinari, tecnologi alimentare.

20 gennaio 2021

È stata pubblicata sul S.O. n. 46/L alla G.U. 30.12.2020, n. 322 la Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2021. Le novità fiscali sono contenute nell’art. 1, composto da 1.150 commi.Si riepilogano di seguito le principali novità:

  • RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 58, lett. a)
  • RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO – commi 58, lett. b) e 60
  • “BONUS MOBILI” – comma 58, lett. b)
  • “BONUS FACCIATE” – comma 59
  • NUOVO “BONUS IDRICO” – commi da 61 a 65
  • NUOVA DETRAZIONE DEL 110% – comma 66
  • ADOZIONE MISURE ANTISISMICHE CON DETRAZIONE DEL 50% – comma 68
  • BONUS VERDE – comma 76
  • CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI – commi da 1051 a 1063 e 1065
  • CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE – commi 1064, lett. da a) a h), 1066 e 1067
  • BONUS FORMAZIONE 4.0 – comma 1064, lett. i) e l)
  • SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI – commi 20, 21 e 22
  • ESONERO CONTRIBUTO COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 33
  • SOSPENSIONE VERSAMENTI FEDERAZIONI / ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – commi 36 e 37
  • ESENZIONE IRPEF COLTIVATORI DIRETTI / IAP – comma 38
  • IVA AGEVOLATA PIATTI PRONTI E ASPORTO – comma 40
  • INCENTIVI LAVORATORI IMPATRIATI – comma 50
  • BONUS VEICOLI ELETTRICI – commi da 77 a 79
  • ESTENSIONE RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA – comma 83
  • ESTENSIONE “CONTRIBUTO CENTRI STORICI” – commi 87 e 88
  • PROROGA CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO – commi 171 e 172
  • PROROGA CREDITO D’IMPOSTA POTENZIATO ATTIVITÀ DI R&S MEZZOGIORNO – commi da 185 a 187
  • COMPENSAZIONE TELEMATICA CREDITI / DEBITI COMMERCIALI – commi da 227 a 229
  • RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE – comma 266
  • DETRAZIONE SPESE VETERINARIE – comma 333
  • AUMENTO CONTRIBUZIONE PER INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE – comma 380
  • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE – commi da 386 a 401
  • CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI – commi da 595 a 597
  • ESENZIONE IMU SETTORE TURISTICO – commi 599 e 600
  • “BONUS CANONI DI LOCAZIONE” – comma 602 e 603
  • BONUS PUBBLICITÀ – comma 608
  • LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI / CASHBACK – commi da 1095 a 1097
  • CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIENTE DI LAVORO – commi da 1098 a 1100
  • SEMPLIFICAZIONI FISCALI – commi da 1102 a 1107
  • IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE – comma 1108
  • MEMORIZZAZIONE / TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI – commi da 1109 a 1115
  • INDENNITÀ ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE – comma 1121
  • RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 1122 e 1123
  • DISCIPLINA FISCALE DEI RISTORNI – commi 42 e 43
  • RIDUZIONE IMU E TARI PENSIONATI ESTERI – commi 48 e 49
  • NUOVA “SABATINI-TER” – commi 95 e 96
  • SOSTEGNO LIQUIDITÀ IMPRESE / GARANZIA SACE – commi 206 e da 208 a 212
  • FONDO GARANZIA PMI – commi da 244 a 247
  • PROROGA MORATORIA FINANZIAMENTI PMI – commi da 248 a 254
  • BONUS BEBÈ – comma 362
  • FONDO SOSTENIBILITÀ PAGAMENTO AFFITTI – commi da 381 a 384
  • FONDO RIMBORSO AFFITTO STUDENTI FUORI SEDE – comma 526 e 527
  • BONUS CULTURA 18ENNI – commi 576 e 611
  • BONUS EMISSIONI C02 AUTOVETTURE – commi da 651 a 659

https://www.ordineingegnerisondrio.it/finanziaria-2021-supplemento-ordindario-g-u-n-46-del-30-12-2020-n-178/


13 febbraio 2020

L’articolo 1, comma 175, lettera b), L. 160/2019 dispone la proroga, per l’anno 2020, delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per la ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici a basso consumo energetico finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato, disciplinata nell’articolo 16, comma 1 e comma 2, D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 90/2013. 2020-01-28_recupero-irpef-al-50-per-ristrutturazione-edilizia-anche-nel-2020


13 febbraio 2020

Con la circolare 1/E/2020, pubblicata in data 12/02/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina di cui all’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, la quale ha introdotto, con riferimento agli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, alcuni obblighi che interessano sia le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche le imprese committenti, purché sostituti d’imposta e residenti (ai fini delle imposte dirette) nel territorio dello Stato.

La circolare 1/E/2020, oltre a soffermarsi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della disposizione, chiarisce interessanti aspetti riguardanti i profili sanzionatori.

La circolare 1/E/2020, fornisce infine istruzioni operative anche per quanto concerne le modalità con cui l’appaltatore deve versare le ritenute utilizzando un F24 distinto per ciascun committente.

CIRCOLARE N. 1 2020 2020-02-13_ritenute-negli-appalti-non-sanzionate-le-violazioni-fino-al-30-aprile2020-02-13_contratti-di-appalto-arrivano-i-primi-chiarimenti-dellagenzia2020-02-13_contabilità distinta per ogni commessa


22 gennaio 2020

L’articolo 4 D.L. 124/2019 prevede nuovi obblighi di controllo da parte dell’impresa committente in merito alla corretta effettuazione e versamento delle ritenute da parte dell’impresa appaltatrice nell’ambito di contratti di appalto, subappalto e affidamento in presenza dei seguenti requisiti:

  • importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
  • prevalente utilizzo di manodopera dell’impresa appaltatrice;
  • svolgimento della prestazione presso la sede del committente;
  • utilizzo dei beni strumentali di proprietà dell’impresa committente.

Prevedendo specifiche sanzioni per l’impresa appaltatrice solo qualora non abbia ottemperato ai doveri previsti dai commi 1 e 3 del predetto articolo.

2020-01-15_primi-chiarimenti-dellagenzia-sui-contratti-di-appalto

2020-01-17_le-sanzioni-in-capo-al-committente-nei-contratti-di-appalto


15 gennaio 2020

Con l’articolo 1, commi da 219 a 223, L. 160/2019 (c.d. “Legge di Bilancio 2020”), viene previsto che per le spese documentate e sostenute nell’anno 2020 relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. Lavori pubblici n. 1444/1968, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90%.

Si allega al riguardo nota informativa.

2020-01-14_il-nuovo-bonus-fiscale-del-90-per-le-facciate-degli-edifici