Quota associativa anno 2019 – scadenza 31 marzo 2019

Con la presente si comunica che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, nella seduta del 29 novembre 2018, l’importo della quota associativa per l’anno in corso come segue:

€ 200,00= per gli iscritti di età superiore ai 35 anni; 

€ 150,00= per gli iscritti di età non superiore ai 35 anni per i primi cinque anni di iscrizione all’Albo (compresi eventuali trasferimenti) e fino al compimento di 35 anni di età (compiuti nel 2019);

€ 0  per gli iscritti che hanno raggiunto i 50 anni di laurea.

che dovrà essere versata entro e non oltre il 31 MARZO 2019 specificando obbligatoriamente nella causale di versamento il nome ed il cognome dell’iscritto versante.

Si riportano gli articoli 10-11-12 del “Regolamento per la riscossione dei contributi dovuti agli iscritti e per la gestione del mancato versamento” disponibile sul sito dell’Ordine alla pagina https://www.ordineingegnerisondrio.it/iscritti/modulistica/

   10. Ritardato pagamento

Decorsi sessanta giorni dal termine del pagamento del contributo senza che l’iscritto abbia provveduto, l’Ordine procederà ad inviare un sollecito bonario di pagamento via PEC o, in assenza di comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine, via mail ordinaria.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 30 giorni, l’Ordine procederà ad un secondo sollecito bonario di pagamento con indicazione che il versamento effettuato entro 15 giorni non comporterà nessuna conseguenza per l’iscritto.

Laddove anche il secondo sollecito bonario non sortisca effetto, l’Ordine procede ad inviare formale richiesta di pagamento all’iscritto, mediante comunicazione da inoltrarsi via PEC o, in mancanza, a mezzo Racc. A/R con ricevuta di ritorno. In pari comunicazione all’iscritto verranno indicate tutte le conseguenze cui questi sarà sottoposto in caso di mancato pagamento, nel rispetto del presente regolamento, e verrà anche richiesto il versamento di una somma pari al 5% della quota di iscrizione annuale a titolo di ristoro delle spese postali e di Segreteria.

La formale richiesta di pagamento costituisce a tutti gli effetti di legge formale messa in mora ed avviso di possibile deferimento al Consiglio di disciplina.Il pagamento parziale della quota di iscrizione non è previsto e comunque non preclude la messa in mora che sarà costituita secondo le modalità sopra indicate.

  1. Inadempimento – Deferimento al Consiglio di Disciplina

Il Consiglio vigila sul pagamento delle quote da parte di tutti gli iscritti.

Quando la morosità, anche parziale, persista dal 31 agosto di ciascun anno, l’Ordine territoriale procederà a deferire l’iscritto al Consiglio di Disciplina che dovrà, nel rispetto della normativa di riferimento e all’esito della celebrazione del procedimento disciplinare, comminare nei confronti dell’iscritto la relativa sanzione. La sospensione a tempo indeterminato eventualmente comminata cessa al momento del pagamento da parte dell’iscritto.

Qualora la morosità persista da oltre 3 anni e il Consiglio dell’Ordine abbia esperito tutti i tentativi per ricevere il pagamento, il Consiglio procede, con apposita lettera Racc. A/R o PEC, a diffidare il professionista sospeso a sanare entro trenta giorni la morosità maturata facendo nel contempo presente che, in difetto, la sospensione sarà ritenuta quale mancato interesse al mantenimento dell’iscrizione e che, conseguentemente, l’Ordine procederà alla cancellazione dell’iscritto dall’Albo. 

  1. Rapporti tra Consiglio dell’Ordine e Consiglio di Disciplina

L’Ordine, esperiti i tentativi per ottenere il pagamento ed accertata la persistente morosità, deferisce gli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina entro 12 mesi dalla data di scadenza del pagamento. Il deferimento può avvenire caso per caso oppure attraverso un elenco degli iscritti, purché ciascun nominativo sia accompagnato dalla documentazione comprovante l’inadempimento e le richieste di pagamento inoltrate all’Iscritto.

Contestualmente al deferimento, l’Ordine potrà procedere a porre in essere le procedure amministrative utili per la riscossione del debito, le cui spese saranno a carico esclusivo dell’iscritto moroso.

Laddove a fronte del deferimento e prima dell’inizio del procedimento disciplinare l’iscritto proceda al pagamento del dovuto, il Presidente dell’Ordine territoriale comunica immediatamente la circostanza al Presidente del Consiglio di disciplina, inoltrando altresì copia della ricevuta di pagamento.

Vi ricordiamo che il pagamento della quota associativa è obbligatorio ai sensi del RD 2537/1925.  Il mancato pagamento della quota nei termini prestabiliti, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall’Ordine, Lo stesso al contrario, dà  luogo a giudizio disciplinare, a norma dell’art.50 del R.D. 23.10.1925, n.2537. Le funzioni disciplinari sono riservate ai Consigli di disciplina, che sono del tutto indipendenti e autonomi dal Consiglio dell’Ordine.

circ 01 del 2019 01 11 quota associativa 2019