Circolare CNI 745 – Sentenza n. 9451 del 2016 delle Sezioni Unite di Cassazione – non assoggettabilità ad IRAP del professionista che si avvalga di un solo collaboratore con funzioni di segreteria o meramente esecutive

Con la circolare il CNI ha analizzato la sentenza n. 9451 del 2016 delle Sezioni Unite di Cassazione relativa al pagamento dell’Irap. Nella circolare viene spiegato che l’Irap deve essere versata nel caso in cui vi sia un “esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi….”. Tuttavia secondo il CNI interpretare correttamente cosa si intenda per “autonoma organizzazione” ha dato luogo negli anni a sentenze discordanti. Inoltre permanevano dubbi sulle specifiche circostanze in presenza delle quali l’imposta fosse dovuta in caso di utilizzo non occasionale del lavoro altrui.  Con la sentenza 9451/2016 la Cassazione a sezioni unite ha concluso che la presenza di dipendenti non determina automaticamente l’imposizione dell’Irap. Il CNI  non ritiene risolutiva la pur importante sentenza perché ci sarà sempre bisogno di un giudice che accerti la presenza dell’autonoma organizzazione e verifichi numero di dipendenti e le mansioni svolte.
Circolare CNI n. 745 del 13 giugno 2016_nsprot_742 – CASSAZIONE IRAP